Direttiva 91/440/CEE

Direttiva dell’Unione Europea (UE, V.) del 29 luglio 1991, relativa allo “sviluppo delle ferrovie comunitarie”. Sancisce un assetto tecnico-istituzionale delle ferrovie basato sui principi di: separazione della gestione dell’infrastruttura ferroviaria dall’esercizio dei servizi di trasporto, autonomia gestionale delle imprese ferroviarie, diritto di accesso alle reti ferroviarie degli stati membri UE per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e per i vettori ferroviari che effettuano trasporti combinati. La separazione fra gestore infrastruttura e gestori del trasporto richiede almeno una separazione contabile obbligatoria ovvero una separazione organica o istituzionale facoltativa (ad es. società distinte). La direttiva, che esclude peraltro dal campo di applicazione le imprese ferroviarie limitate ai servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali, è stato l’atto che ha dato avvio negli anni ‘90 alla trasformazione delle tradizionali imprese ferroviarie europee. Altri principi sanciti dalla “440” sono: gestione d’impresa efficiente anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico, obiettivi di equilibrio finanziario, trasparenza contabile, canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura, senza carattere discriminatorio tra i vettori e basati su parametri oggettivi, quali chilometri percorsi, composizione del treno, velocità, carico per asse, livello e periodo di utilizzazione dell’infrastruttura. Agli Stati viene inoltre richiesto di adottare misure congruenti con lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e di vigilare sulla definizione degli standard e delle norme di sicurezza.

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