Sospensione di una stazione dal servizio movimento, permanente o per un determinato arco di tempo durante la giornata; può essere disposta con programma o essere accidentale. Durante la disabilitazione una stazione può essere impegnata da un treno, con o senza fermata, ma non è abilitata ad effettuare incroci, manovre o precedenze. Può essere presenziata da un Agente di Guardia (AG, V.); in tal caso i segnali fissi sono disposti a via impedita e possono essere manovrati da parte dell’Agente di Guardia (Guardablocco); di norma la circolazione dei treni è regolata dalle due opposte stazioni limitrofe e abilitate. La disabilitazione programmata delle singole stazioni deve risultare dall’orario di servizio o da un programma diramato con apposita circolare, con indicazione dell’ora di inizio e di fine di ogni periodo di disabilitazione.
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