Sicurezza del lavoro

Insieme delle disposizioni normative caratteristiche delle attività di circolazione e dei disposti di legge di carattere più generale, specializzabili al settore ferroviario, aventi l’obiettivo di garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire gli infortuni. In particolare deve farsi riferimento alla Legge n.191 del 26/4/1974 «Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato». Questa legge interessa segnaletica, accessi e passaggi, vie di transito nei Piazzali (V.), stazioni di smistamento, sentieri pedonali, passerelle, nicchie, ostacoli e Lavori (V.) lungo linea, attività di Formazione treni (V.) o da svolgersi in prossimità di linee ed apparecchiature elettriche sotto tensione; viene inoltre stabilita la modalità di visita congiunta degli impianti ferroviaria fra ispettori del lavoro e funzionari FS. Nella materia si comprendono il Regolamento di attuazione della legge citata n.191 (DPR n.469 del1/6/1979) nonché altre norme e modalità proprie delle disposizioni e istruzioni dell’impresa ferroviaria. Il tema riguarda ulteriori norme dello Stato di carattere generale (DPR n.547 del 27/4/1955 e successive leggi e decreti) che disciplinando la prevenzione degli infortuni possono avere specifico riguardo alle attività ferroviarie, comprese le attività di imprese appaltatrici di opere o servizi ferroviari, quanto questi vengano eseguiti negli impianti ferroviari.

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